E' stata confermata , anche in 2° grado, la squalifica di 10 mesi per Antonio Conte.
La Corte federale infatti ha confermato le sentenze di primo grado della Procura federale, respingendo quasi tutti gli appelli presentati. Pepe e Bonucci prosciolti, come Di Vaio, squlificato 6 mesi Portanova. Per il Lecce confermato il proscioglimento di Vives, oltre che l'esclusione dal campionato di Serie B.
Questi i comunicati:
CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
SEZIONI UNITE
RIUNIONE LUNEDÌ 21 AGOSTO 2012
1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE
avverso:
a) il proscioglimento del calciatore Nicola
Belmonte dalla violazione dell`art. 7 commi 1, 2,
5 e 6 C.G.S.;
b) il proscioglimento del calciatore Leonardo
Bonucci dalla violazione dell`art. 7 commi 1, 2,
5 e 6 C.G.S.;
c) il proscioglimento del calciatore Salvatore
Masiello dalla violazione dell`art. 7 commi 1, 2,
5 e 6 C.G.S;
d) il proscioglimento del calciatore Simone Pepe
dalla violazione dell`art. 7 comma 7 C.G.S.;
e) il proscioglimento della Società Udinese Calcio
S.p.A. per responsabilità oggettiva in relazione
alle violazioni ascritte al calciatore Simone Pepe;
in relazione alla gara Udinese/Bari del 9.5.2010,
seguito proprio deferimento - nota n. 542/463pf10-
11/SP/mg del 25 luglio 2012 (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff.
n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
2. Ricorso Calc. BELMONTE NICOLA
avverso la sanzione della squalifica per mesi 6
inflitta per violazione dell`art. 7, comma 7 C.G.S.,
in relazione alla gara Cesena/Bari del 17.4.2011,
seguito deferimento del Procuratore Federale
nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
3. Ricorso Calc. GUBERTI STEFANO
avverso la sanzione della squalifica per anni 3
2 inflitta ai sensi dell`art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in
relazione alla gara Bari/Sampdoria del 23.4.2011
seguito deferimento del Procuratore Federale
nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
4. Ricorso Sig. SEMERARO PIERANDREA
avverso la sanzione della inibizione per anni 5
inflitta ai sensi dell`art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S.,
in relazione alla gara Bari/Lecce del 15.5.2011,
seguito deferimento del Procuratore Federale
nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
5. Ricorso U.S. LECCE S.P.A.
avverso la sanzione dell`esclusione dal
Campionato di competenza di Serie B 2012/2013,
con assegnazione da parte del Consiglio Federale a
uno dei campionati di categoria inferiore e
ammenda di ¬ 30.000 inflitta ai sensi degli artt. 7
commi 2, 3, 4, 6 e 4 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in
relazione alla gara Bari/Lecce del 15.5.2011, per il
comportamento ascritto al Presidente Sig.
Semeraro Pierandrea, seguito deferimento del
Procuratore Federale nota n. 542/463 pf10-
11/SP/mg del 25 luglio 2012 (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff.
n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO e, per l`effetto, conferma le
sanzioni inflitte, ai sensi dell`art. 4, comma 1
C.G.S.
6. Ricorso PROCURATORE FEDERALE
avverso:
a) il proscioglimento del calciatore Giuseppe
Vives dalla violazione dell`art. 7 commi 1, 2, 5
e 6 C.G.S;
b) il proscioglimento della società U.S. Lecce in
relazione alle violazioni ascritte al calciatore
Giuseppe Vives, per responsabilità oggettiva,
in relazione alla gara Bari Lecce del 15.52011,
seguito proprio deferimento nota n. 542/463
pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 (Delibera
della Commissione Disciplinare Nazionale Com.
Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
7. Ricorso Calc. PORTANOVA DANIELE
avverso la sanzione della squalifica per mesi 6
inflitta ai sensi dell`art. 7 comma 7 C.G.S., in
relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010,
3seguito deferimento del Procuratore Federale
nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
8. Ricorso F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A.
avverso la sanzione dell`ammenda di ¬ 30.000
inflitta ai sensi dell`art. 4 comma 2 C.G.S., in
relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010, in
riferimento al comportamento del proprio tesserato
Portanova Daniele, seguito deferimento del
Procuratore Federale nota n. 542/463 pf10-
11/SP/mg del 25.7.2012 (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff.
n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
9. Ricorso PROCURATORE FEDERALE
avverso:
a) la qualificazione delle violazioni ascritte al
calciatore Daniele Portanova, di cui all`art. 7
comma 7 C.G.S. e la relativa sanzione inflitta
di mesi 6 di squalifica;
b) avverso il proscioglimento del calciatore Marco
Di Vaio dalla violazione dell`art. 7 comma 7
C.G.S.;
c) l`incongruità della sanzione dell`ammenda di ¬
30.000,00 inflitta alla società F.C. Bologna
1909 S.p.A. per responsabilità oggettiva in
relazione alle violazioni ascritte ai calciatori
Daniele Portanova e Marco Di Vaio, in
relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010,
seguito proprio deferimento - nota n.
542/463pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale Com. Uff. n. 12/CDN del
10.8.2012)
RESPINTO
CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
SEZIONI UNITE
RIUNIONE LUNEDÌ 20 AGOSTO 2012
1. Ricorso FEDERSUPPORTER
avverso l`Ordinanza n. 1 di mancata ammissione al
procedimento, seguito deferimento del Procuratore
Federale - nota n 537 /1075pf11-12/SP/blp
(Ordinanza n. 1 del 01.08.2012 della Commissione
Disciplinare Nazionale)
INAMMISSIBILE
2. Ricorso CODACONS
avverso l`Ordinanza n. 1 di mancata ammissione al
procedimento, seguito deferimento del Procuratore
Federale - nota n. 542/463pf10-11/SP/mg del
25.7.2012 (Ordinanza n. 1 del 01.08.2012 della
Commissione Disciplinare Nazionale)
INAMMISSIBILE
3. Ricorso Sig. CAMILLI PIERO
avverso la sanzione della inibizione per anni 5
inflitta ai sensi dell`art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S
in relazione alla gara Ancona/Grosseto del
30.4.2010, seguito deferimento del Procuratore
Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25
luglio 2012 (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del
10.8.2012)
ACCOLTO, e, per l`effetto, annulla la delibera
impugnata
4. Ricorso U.S. GROSSETO F.C.
avverso il provvedimento dell`esclusione dal
Campionato di competenza di Serie B 2012/2013,
con assegnazione da parte del Consiglio Federale
ad uno dei campionati di categoria inferiore,
inflitta ai sensi degli artt. 7 commi 2, 3 e 6 e 4
comma 1 C.G.S. in relazione alla gara
Ancona/Grosseto del 30.4.2010, per il
comportamento ascritto al Sig. Camilli Piero,
seguito deferimento del Procuratore Federale -
nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio
2012 (Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
ACCOLTO, e, per l`effetto, annulla la delibera
impugnata
5. Ricorso Calc. CASSANO MARIO
avverso la sanzione della squalifica per mesi 9
inflitta ai sensi degli artt. 7 commi 1, 2, 5 e 6, 1
comma 1 e 6 comma 1 C.G.S., in relazione alle
gare Siena/Piacenza del 19.2.2011 e
Albinoleffe/Siena del 29.5.2011 seguito
deferimento del Procuratore Federale - nota n. 537
/1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 (Delibera
della Commissione Disciplinare Nazionale Com.
Uff. n. 11/CDN del 10.8..2012)
RESPINTO
6. Ricorso Calc. CATINALI EDOARDO
avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e
mesi 6 inflitta ai sensi dell`art. 7 commi 1, 2, 5 e 6
C.G.S., in relazione alla gara Siena/Piacenza del
19.2.2011 seguito deferimento del Procuratore
Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25
luglio 2012 (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del
10.8.2012)
RESPINTO
7. Ricorso Calc. BERTANI CRISTIAN
avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e
mesi 6 inflitta ai sensi dell`art. 7 commi 1, 2, 5 e 6
C.G.S., in relazione alla gara Novara/Siena del
01.5.2011 seguito deferimento del Procuratore
Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25
luglio 2012 (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del
10.8.2012)
RESPINTO
8. Ricorso Calc. DRASCEK DAVIDE
avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e
mesi 6 inflitta ai sensi dell`art. 7 commi 1, 2, 5 e 6
C.G.S., in relazione alla gara Novara/Siena del
01.5.2011 seguito deferimento del Procuratore
Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25
luglio 2012 (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del
10.8.2012)
RESPINTO
9. Ricorso Calc. GHELLER MAVILLO
avverso la sanzione della squalifica per mesi 6
inflitta ai sensi dell`art. 7 comma 7 C.G.S., in
relazione alla gara Novara/Siena del 01.5.2011
seguito deferimento del Procuratore Federale -
nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
10. Ricorso Calc. VITIELLO ROBERTO
avverso la sanzione della squalifica per anni 4
inflitta ai sensi dell`art. 7 commi 1, 2, 5, 6 e 7
C.G.S., in relazione alle gare Novara/Siena del
01.5.2011 e Albinoleffe/Siena del 29.5.2011
seguito deferimento del Procuratore Federale -
nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
11. Ricorso NOVARA CALCIO
avverso la sanzione della penalizzazione di punti
2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva
2012/2013 inflitta ai sensi degli artt. 7 commi 2,
4 e 6 e 4 commi 2 e 5 C.G.S., in relazione alla
gara Novara/Siena del 01.5.2011, in relazione al
comportamento dei propri tesserati Bertani
Cristian, Drascek Davide e Gheller Mavillo,
seguito deferimento del Procuratore Federale -
nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio
2012 (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN
del 10.8.2012)
PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per
l`effetto, infligge la sanzione di 1 punto di
penalizzazione unitamente all`ammenda di ¬
20.000,00
12. Ricorso Sig. CONTE ANTONIO
avverso la sanzione della squalifica per mesi 10
inflitta ai sensi dell`art. 7 comma 7 C.G.S., in
relazione alle gare Novara/Siena del 01.5.2011,
Albinoleffe/Siena del 29.5.2011, seguito
deferimento del Procuratore Federale - nota n.
537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del
10.8.2012)
La C.G.F., in parziale riforma della decisione
impugnata, proscioglie il sig. Conte Antonio in
relazione all`incolpazione relativa alla gara
Novara/Siena dell`1.5.2011 e, rideterminando la
sanzione, infligge la squalifica di mesi 10 in
relazione alla gara Albinoleffe/Siena del
29.5.2011.
13. Ricorso Sig. ALESSIO ANGELO
avverso la sanzione della squalifica di mesi 8
inflitta ai sensi dell`art. 7 comma 7 C.G.S., in
relazione alle gare Novara/Siena del 01.5.2011,
Albinoleffe/Siena 29.5.2011, seguito
deferimento del Procuratore Federale - nota n.
537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del
10.8.2012)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
l`effetto, riduce la sanzione inflitta a mesi 6 di
squalifica
14. Ricorso Calc. COPPOLA FERDINANDO
avverso la sanzione della squalifica per mesi 6
inflitta ai sensi dell`art. 7 comma 7 C.G.S., in
relazione alla gara Albinoleffe/Siena del
29.5.2011 seguito deferimento del Procuratore
Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25
luglio 2012 (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN
del 10.8.2012)
RESPINTO
15. Ricorso Calc. TERZI CLAUDIO
avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e
mesi 6 inflitta ai sensi dell`art. 7 commi 1, 2, 5 e
6 C.G.S., in relazione alla gara Albinoleffe/Siena
del 29.5.2011 seguito deferimento del
Procuratore Federale - nota n. 537
/1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN del
10.8.2012)
RESPINTO
16. Ricorso PROCURATORE FEDERALE
avverso la qualificazione delle violazioni ascritte
ai calciatori Ferdinando Coppola e Roberto
Vitiello, dell`art. 7 comma 7 C.G.S. e delle
relative sanzioni inflitte in relazione alla gara
Albinoleffe/Siena del 29.5.2011, seguito proprio
deferimento - nota n. 537/1075pf11-12/SP/blp
del 25 luglio 2012 (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale Com.
Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO
17. Ricorso Calc. PELLICORI ALESSANDRO
avverso la sanzione della squalifica per anni 3
inflitta ai sensi dell`art. 7 commi 1, 2, 5 e 6
C.G.S., in relazione alla gara Siena/Torino
7.5.2011 seguito deferimento del Procuratore
Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25
luglio 2012 (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN
del 10.8.2012)
RESPINTO
18. Ricorso Calc. PESOLI EMANUELE
avverso la sanzione della squalifica per anni 3
inflitta ai sensi dell`art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S.,
in relazione alla gara Siena/Varese 21.5.2011
seguito deferimento del Procuratore Federale -
nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio
2012 (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 11/CDN
del 10.8.2012)
RESPINTO
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